Sono diverse le novità fiscali introdotte dal Dipartimento delle finanze e dell’economia ed in vigore dal 1 Gennaio 2016. Ecco le più importanti.
Imposizione globale secondo il dispendio (art. 13 e 309 LT): la legge tributaria cantonale è stata adeguata alle disposizioni federali in materia. In particolare, le modifiche concernono le condizioni per l’assoggettamento e le modalità di calcolo del dispendio, nello specifico l’introduzione di un’adeguata considerazione dell’imposizione sulla sostanza nella commisurazione di quest’ultimo. Il diritto antecedente continuerà ad applicarsi ancora per cinque anni a quei contribuenti che, al momento della prevista entrata in vigore della nuova normativa, beneficiavano già dell’imposizione globale secondo il dispendio.
– Spese di formazione e perfezionamento (art. 32 LT e altri): la legge tributaria cantonale è stata adeguata alle disposizioni federali in materia. In particolare, le modifiche riguardano l’estensione del concetto di spese di formazione a fini professionali, considerate come deducibili ai fini fiscali, e l’introduzione di una deduzione generale con tetto massimo fissato a franchi 10’000.- a livello cantonale e a franchi 12’000.- a livello federale.
– Proventi da lotterie (art. 22, 23 e 36 LT): la legge tributaria cantonale è stata adeguata alle disposizioni federali in materia, mantenendo in ogni caso il sistema di imposizione con tassazione separata di questi redditi straordinari. In particolare, è stata introdotta una soglia di imponibilità di franchi 1’000.- per ogni singola vincita, superata la quale l’intero provento è imponibile. Inoltre, è stata introdotta una deduzione forfettaria per i costi delle poste giocate, pari al 5% della singola vincita con un importo massimo pari a franchi 5’000.-.
– Liberalità in favore del Cantone e dei comuni (art. 32a e 68 LT): è stata introdotta nella legge tributaria una norma specifica, che prevede la possibilità di innalzamento della deduzione massima sino al 50% per le liberalità che vanno a favore del Cantone, dei comuni o degli enti pubblici da loro controllati. La norma sancisce altresì il coinvolgimento dei comuni interessati prima della decisione in merito alla deduzione.
– Ipoteca legale e istituto del deposito (art. 253a LT): la legge tributaria è stata adeguata ad alcune considerazioni maturate in materia negli ultimi due anni. In particolare, le percentuali utilizzate per il calcolo del deposito sono state ridotte come segue:
a) per le alienazioni di proprietà di durata superiore ai 10 anni: 4% del valore di alienazione (attualmente 5%);
b) per le alienazioni di proprietà di durata compresa tra i 5 e i 10 anni: 5% del valore di alienazione (attualmente 6%);
c) per le alienazioni di proprietà di durata inferiore ai 5 anni: 6.5% del valore di alienazione (attualmente 8%).
– Ammortamenti accelerati per nuovi investimenti: è stato riconfermato, e prolungato fino all’anno 2019, il decreto legislativo che prevede un tasso doppio di ammortamento in caso di nuovi investimenti per le società già insediate in Ticino o che intendono insediarvisi.
– Aliquota per le persone giuridiche estere (art. 98 e 314 c LT): l’aliquota applicabile all’imposta immobiliare cantonale per gli immobili appartenenti a persone giuridiche estere è stata parificata a quella applicabile alle persone giuridiche svizzere, pari al 2 per mille (art. 98 LT). Contemporaneamente, viene riconfermata la norma transitoria della legge tributaria, che prevede un supplemento di imposta per le aliquote dell’imposta immobiliare (art. 314 c LT).
– Tassi di interesse remunerativi: l’interesse remunerativo per il 2016 sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza per quanto attiene all’imposta cantonale è stato fissato allo 0.50% tramite apposito decreto. I restanti interessi remunerativi e di ritardo rimangono invariati rispetto al 2015.
– Procedura di condono: il regolamento di applicazione della legge tributaria, nonché la prassi in materia di concessione dei condoni, sono stati adeguati alla nuova legge federale in materia di condono dell’imposta e alla revisione della relativa ordinanza. Si rileva in particolare come, conformemente alla nuova legge federale, i Cantoni d’ora in poi saranno competenti per decidere in merito a tutte le domande di condono riguardanti l’imposta federale diretta, indipendentemente dal relativo ammontare.
– Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo: la legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è stata adeguata alla riorganizzazione dell’Ufficio del bollo, il quale è stato recentemente oggetto di integrazione con l’Ufficio delle imposte alla fonte, dando origine alla nuova denominazione “Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo”, ora ancorata nella legge.
fonti: Dipartimento delle finanze e dell’economia – Corriere del Ticino 11 Gennaio 2016